Sez. U, Sentenza n. 9330 del 11/06/2003 (Rv. 564127 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Asservimento di un'area - Deprezzamento - Liquidazione dell'indennità - Riferimento al valore venale del fondo - Esclusione - Riferimento all'indennità di esproprio - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Anche qualora l'indennità di esproprio debba essere determinata osservando una normativa speciale - quale quella stabilita dall'art. 80, sesto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392, nel cui ambito resta compresa anche l'indennità di asservimento per il richiamo all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, operato dall'art. 18, primo comma, del D.L.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 -, l'indennità di asservimento di un immobile, per il deprezzamento subito in seguito alla costruzione di un viadotto autostradale occupante lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, va commisurata non al valore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio liquidabile in base a quella normativa speciale.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)