Sez. 1, Sentenza n. 21401 del 04/11/2005 (Rv. 584318 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Asservimento di un'area - Deprezzamento della proprietà - Liquidazione dell'indennità di asservimento - Riferimento al valore venale del fondo - Esclusione - Riferimento all'indennità di esproprio - Necessità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta in base all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, deve essere sempre determinata secondo un calcolo percentuale dell'indennità di espropriazione, con l'unico limite che la sua misura non può comunque superare l'ammontare di questa indennità, per cui, mentre prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 l'entità era ricavata proporzionalmente, movendo dal valore venale dell'immobile, a seguito della nuova normativa alla frazione ottenuta deve applicarsi la formula di determinazione dell'indennità espropriativa, a seconda del carattere edificatorio o agricolo del terreno asservito, apparendo incoerente che, modificato il criterio base con riferimento all'ipotesi di massima compressione del diritto dominicale, le indennità per ipotesi di minore compressione restino escluse dal nuovo parametro normativo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)