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Sez. 3, Sentenza n. 4010 del 05/12/1974 (Rv. 372602 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DIRITTO ALL'INDENNITA - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE NEGATIVA DELL'ASSICURATORE.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372602-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DIRITTO ALL'INDENNITA - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE NEGATIVA DELL'ASSICURATORE.*

La prescrizione del diritto all'indennita di Assicurazione comincia in ogni caso a decorrere dal giorno in cui l'ente assicuratore comunica all'assicurato che il sinistro denunciato non e compreso nei rischi indennizzabili. (Conf 2321'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)