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Sez. 1, Sentenza n. 4643 del 10/08/1979 (Rv. 401178 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - INFLUENZA SULLA DECORRENZA E SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401178-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - INFLUENZA SULLA DECORRENZA E SULLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione contro la responsabilita civile, la preventiva comunicazione all'assicurato da parte dell'assicuratore di non ritenere l'evento compreso nella garanzia assicurativa non spiega alcuna influenza sulla decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato ex art 2952 cod civ, in quanto l'Obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato stesso di quanto sia dovuto al terzo danneggiato sorge solo quando il credito di questo ultimo e divenuto liquido ed esigibile per accertamento giudiziale o negoziale. (V 4010/74, mass n 372602; (V 2321/63, mass n 263567; (Conf 593/78, mass n 389892; (Conf 1253/77, mass n 384944; (Conf 1678/77, mass n 385391; (Conf 2196/74, mass n 370570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)