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Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 20/12/1968 (Rv. 337635 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337635-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Disposta dalla Corte di Cassazione l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora nessuna delle parti abbia provveduto all'integrazione nel termine all'uopo stabilito. (Conf. 1906-67 907-67 906-67 905-67 V. 622-68, massima n. 331770).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)