Sez. 3, Sentenza n. 7214 del 05/08/1997 (Rv. 506435 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2050 cod. civ. e domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Distinzione e rapporti reciproci - Formulazione della domanda ex art. 2050 cod. civ., per la prima volta, nel giudizio di Cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ.; pertanto la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito, e non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)