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Sez. 3, Sentenza n. 12024 del 12/09/2000 (Rv. 540102 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Deduzione della loro sussistenza in replica all'eccezione di prescrizione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540102-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'interruzione (come la sospensione) della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e come tale non solo deve fondarsi su fatti tassativi contemplati negli artt. 2943 e 2944 cod. civ. - che tocca al controeccipiente di provare -, ma dev'essere fatta valere dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)