Sez. 3, Sentenza n. 12024 del 12/09/2000 (Rv. 540102 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Deduzione della loro sussistenza in replica all'eccezione di prescrizione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'interruzione (come la sospensione) della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e come tale non solo deve fondarsi su fatti tassativi contemplati negli artt. 2943 e 2944 cod. civ. - che tocca al controeccipiente di provare -, ma dev'essere fatta valere dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)