diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18636 del 28/08/2006 (Rv. 593467 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Del tribunale - Sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni - Riferimento alla pena edittale - Applicazione di sanzione superiore a lire trenta milioni per le violazioni punite senza previsione di un limite massimo.
Stato
decisa il 2006-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593467-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attribuisce la competenza al tribunale, in luogo del giudice di pace, "se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni" (comma 3, lettera a), facendo riferimento alla pena edittale e non alla pena in concreto irrogata, come del resto si ricava dall'attribuzione della competenza al tribunale anche quando (lettera b), "essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni", che è quindi la sola ipotesi nella quale si ha riguardo alla pena in concreto irrogata per determinare il "tetto", oltre il quale scatta la competenza del tribunale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)