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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13542 del 01/07/2016 (Rv. 640346 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | CERTALEX - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili del Fondo edifici di culto concessi in locazione a terzi - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a) ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640346-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) ed i), del d.lgs. n. 504 del 1992 non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell'ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell'una o dell'altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l'utilizzo degli immobili "de quibus" non risponda alle condizioni previste dalla legge per l'operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell'ente. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)