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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2222 del 30/01/2020 (Rv. 656786 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione in favore dell’Accademia nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Limiti - Svolgimento di attività istituzionali nell’immobile - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656786-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata, anche per annualità anteriori alla l. n. 205 del 2017, all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato l'esenzione per un immobile di proprietà dell'Accademia concesso in locazione ad uso alberghiero ad una società commerciale).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 28/09/1944 num. 359 art. 3, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 328 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)