Sez. 3, Sentenza n. 8524 del 02/08/1993 (Rv. 483380 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Ammissione della prova - Reclamo al collegio e rinnovazione di prove davanti al collegio | Ordinanza di decadenza di una parte dal diritto di assumere una prova - Mancata proposizione del reclamo al collegio - Conseguenze - Proposizione davanti al collegio investito di tutta la causa - Ammissibilità.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Ammissione della prova - Reclamo al collegio e rinnovazione di prove davanti al collegio
La mancata proposizione del reclamo contro l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ha pronunciato la decadenza di una parte dal diritto di fare assumere una prova, non impedisce a questa di dolersene dinnanzi al Collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., sempre che in sede di conclusioni definitive abbia chiesto la revoca di detta ordinanza, restando, in caso contrario, precluso al Collegio di decidere in ordine alla pronuncia di decadenza e così provvedere all'eventuale sua revoca e alla parte, conseguentemente, proporre la questione (che non ha proposto in primo grado) dinnanzi al giudice di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)