Sez. 1, Sentenza n. 1874 del 05/03/1999 (Rv. 523866 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - RECLAMO AL COLLEGIO E RINNOVAZIONE DI PROVE DAVANTI AL COLLEGIO | Pronuncia di decadenza di una parte dal diritto di assumere una prova - Reclamo al collegio - Mancata proposizione - Conseguenze - Proposizione successiva al collegio in sede di decisione della causa - Ammissibilità - Condizioni - Proposizione della questione per la prima volta in gradi di appello - Ammissibilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - RECLAMO AL COLLEGIO E RINNOVAZIONE DI PROVE DAVANTI AL COLLEGIO
In tema di prova civile, la mancata proposizione del reclamo avverso l'ordinanza con cui il G.I. abbia pronunciato la decadenza di una parte dal diritto di fare assumere una prova non impedisce alla parte stessa di rappresentare la questione, e la relativa doglianza, dinanzi al collegio successivamente investito della decisione ex art. 189 cod. proc. civ., sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca della detta ordinanza, restando, in caso contrario, preclusa al collegio ogni valutazione in ordine alla pronunciata decadenza, ed altresì preclusa, alla parte stessa, la facoltà di proporre la questione per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)