Sez. 1, Sentenza n. 8101 del 14/06/2000 (Rv. 537582 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Richiesta di cessione in proprietà - Posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario - Configurabilità - Conseguenze - Ritardo dell'amministrazione assegnante nella procedura di cessione - Possibilità di adire l'A.G.O. per il risarcimento del danno - Sussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di edilizia economica e popolare, l'assegnatario che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cessione della proprietà dell'alloggio è titolare di un diritto soggettivo perfetto, sottratto alla discrezionalità dell'Amministrazione e, come tale, suscettibile di tutela avanti all'A.G.O. Ne consegue che il colpevole ritardo dell'Amministrazione nell'adempimento dell'obbligo di trasferire la proprietà all'assegnatario può giustificare la richiesta di condanna dell'Amministrazione stessa al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)