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Sez. U, Sentenza n. 1551 del 29/03/1989 (Rv. 462347 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - VIGENZA DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE - RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE ASSEGNANTE NELLA PROCEDURA DI CESSIONE - POSSIBILITÀ DI ADIRE L'A.G.O. PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 513 DEL 1977 E N. 457 DEL 1978 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462347-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI CESSIONE IN PROPRIETÀ - VIGENZA DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963 N. 60 - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE - RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE ASSEGNANTE NELLA PROCEDURA DI CESSIONE - POSSIBILITÀ DI ADIRE L'A.G.O. PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 513 DEL 1977 E N. 457 DEL 1978 - IRRILEVANZA.*

In tema di edilizia economica e popolare, la facoltà di conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio, che l'assegnatario abbia maturato, nel concorso dei relativi requisiti, nella disciplina di cui al d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 ed alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, integra una posizione di diritto soggettivo, sottratta a discrezionalità dell'amministrazione, e mantiene tale consistenza anche dopo la sopravvenienza della nuova normativa delle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457. Pertanto, nel caso di ritardo colpevole dell'istituto assegnante nella procedura di cessione, deve riconoscersi all'assegnatario la possibilità di adire il giudice ordinario, per il risarcimento del danno subito per effetto della lesione di quel diritto, anche in relazione al maggior esborso che si renda necessario per ottenere la proprietà dello immobile, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 27 della citata legge n. 513 del 1977, integrato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978 (il quale rende applicabili ai rapporti pendenti i nuovi e meno favorevoli criteri di Determinazione del prezzo). (V 4860/85, mass n 442253; (V 4860/85, mass n 442254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056, DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)