Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 09/07/1984 (Rv. 435985 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - NOZIONE - TERRAZZE E LASTRICI SOLARI - INCLUSIONE - ESTREMI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - NOZIONE - TERRAZZE E LASTRICI SOLARI - INCLUSIONE - ESTREMI.*
Perché un'apertura possa considerarsi veduta, non basta la mera possibilità di una inspectio e di una prospectio sul fondo del vicino, ma è altresì necessario che la possibilità di guardare nel fondo medesimo e di sporgere il capo e vedere nelle diverse direzioni senza l'uso di mezzi artificiali possano aver luogo con comodità e sicurezza, ed in modo da rilevare che tale è la destinazione normale e permanente dell'opera, individuata alla stregua di elementi obbiettivi di carattere strutturale e funzionale: consegue che le terrazze ed i lastrici solari possono configurare veduta a carico del fondo vicino solo se muniti di solidi ripari, come ringhiera o parapetto, tali da permettere di sporgere la testa senza pericolo verso detto fondo, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, il S.C. ha ritenuto correttamente esclusi dal giudice del merito i caratteri della veduta in una terrazza delimitata da ringhiera in ferro alta metri 1, 20 e terminante in alto con punte di lancia distaccate l'una dall'altra centimetri 15 e, quindi, costituente non "parapetto" idoneo all'affaccio, ma mero strumento di divisione). (V 2110/84; (V 1232/82, mass n 419109; (V 5904/81, mass n 416663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)