Sez. U, Sentenza n. 16217 del 28/12/2001 (Rv. 551342 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Riscossione di sanzioni per violazione di norme del codice della strada - Rinvio alla procedura di riscossione delle imposte dirette - Interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali in tema di garanzia del diritto di agire in giudizio - Necessità - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario - Ammissibilità, senza alcuna limitazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il richiamo contenuto nell'art. 206 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - per il tramite del rinvio operato da tale disposizione all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - alle norme sulla esazione delle imposte dirette non si estende, secondo un'interpretazione adeguatrice rispettosa dell'art. 24 Cost., agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), che riservano all'intendente di finanza la cognizione dell'opposizione agli atti esecutivi e il potere di sospensione dell'esecuzione, e sanciscono il divieto di opposizione all'esecuzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria; ne consegue che, in tale materia, non è precluso l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)