Sez. U, Sentenza n. 96 del 04/04/2000 (Rv. 535290 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Riscossione di entrate non tributarie - Rinvio alla procedura di riscossione delle imposte dirette - Interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali in tema di tutela in giudizio - Necessità - Conseguenze in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Cognizione riservata all'intendente di finanza per le opposizioni agli atti esecutivi e la sospensione dell'esecuzione - Inapplicabilità - Opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fattispecie relativa a violazione del codice della strada.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
Poiché il rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette ai fini della riscossione di entrate di natura non tributaria ha carattere discriminatorio ed arbitrario, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, se implica anche l'applicabilità degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, che riservano all'intendente di finanza la cognizione delle opposizioni agli atti esecutivi dell'esattore ed il potere di sospensione dell'esecuzione, e sanciscono il divieto di opposizione, ai sensi degli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ., davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (Corte cost. n. 29/1998, 372/1997, 239/1997, 318/1995), si impone un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 (nella specie rilevante in quanto richiamato dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada), che per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria rinvia alle "norme previste per la esazione delle imposte dirette", nel senso che il rinvio stesso non si deve intendere esteso ai citati artt. 53 e 54 e non preclude la proponibilità davanti al giudice ordinario delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)