Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 21/06/1999 (Rv. 527739 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE | Controversie di valore non eccedente la competenza pretorile - Appello - Ammissibilità - Esclusione, ex art. 99, ultimo comma., legge fall. - Determinazione del valore della causa a tali effetti - Modificazioni della domanda - Rilevanza - Configurabilità - Nuova normativa concernente l'aumento dei limiti della competenza pretorile - Applicabilità ai giudizi pendenti - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, l'art. 99, ultimo comma, legge fall., ha lo scopo di escludere l'appello in relazione alle controversie il cui valore rientri nei limiti della competenza pretorile, le quali, a giudizio del legislatore, hanno modesto rilievo. Pertanto, dovendosi tenere conto, a tali fini, del valore effettivo della causa, non è applicabile il principio della irrilevanza di ogni modificazione eventualmente apportata alla domanda iniziale. Inoltre, deve aversi riguardo ai nuovi, più elevati, limiti della competenza per valore del pretore, introdotti dall'art. 2 del D.L. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995, anche con riferimento alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, che ha riformulato l'art. 8 cod. proc. civ. La predetta disposizione dell'art. 99, ultimo comma, legge fall., che esclude l'appello nei casi sopraindicati, manifestamente non si pone in contrasto né con l'art. 24 della Costituzione, atteso che detta norma costituzionale non garantisce il doppio grado di merito nel processo civile, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la valutazione in ordine alla opportunità di escludere, per talune categorie di cause, il secondo grado del giudizio di merito; né con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre cause rientranti nella competenza pretorile, per le quali è ammissibile l'appello, in quanto la particolarità del procedimento di ammissione dei crediti allo stato passivo del fallimento e l'esigenza di celerità e di urgenza che caratterizzano il processo giustificano la scelta del legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 2, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)