Sez. L, Sentenza n. 1602 del 08/03/1984 (Rv. 433676 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA E DELLE ECCEZIONI - PERSISTENZA - FATTISPECIE RIGUARDANTE L'ECCEZIONE RELATIVA ALL'ASSERITA PREVALENZA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE STATUENTE LA OBBLIGATORIETÀ DELLA PROMOZIONE PER CONCORSO RISPETTO ALLA REGOLA DELLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA E DELLE ECCEZIONI - PERSISTENZA - FATTISPECIE RIGUARDANTE L'ECCEZIONE RELATIVA ALL'ASSERITA PREVALENZA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE STATUENTE LA OBBLIGATORIETÀ DELLA PROMOZIONE PER CONCORSO RISPETTO ALLA REGOLA DELLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
Nelle controversie individuali di lavoro il divieto di proporre nuove eccezioni nel giudizio di appello riguarda le eccezioni in senso proprio quelle cioè aventi ad oggetto fatti che influiscano negativamente sul diritto che si intende far valere, modificandolo o estinguendolo nonché i fatti che la parte può addurre nel processo, al fine di influenzarne il decorso e l'epilogo. Tale divieto non incide, invece, nel potere della parte di sollevare contestazioni o difese rispetto alle avverse prospettazioni ed istanze, al fine di negarne la Rilevanza o il valore probatorio, né limita il potere-dovere del giudice di accertare gli elementi costitutivi della domanda e delle eccezioni. (nella specie, alla stregua di tale principio la S.C. ha ritenuto soggetta al divieto suddetto l'eccezione relativa all'asserita prevalenza di una clausola contrattuale, statuente l'obbligatorietà della promozione per concorso, rispetto alla regola della promozione automatica sancita dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, per il dedotto maggiore favore dell'una rispetto all'altra; mentre ha espresso l'avviso apposto circa l'eccezione di inapplicabilità di tale ultima norma per essere stato, nel caso concreto, l'inquadramento del lavoratore oggetto di accordo sindacale). (V 5945/83, mass n 430775; (V 2459/83, mass n 427327; (V 4739/82, mass n 422698; (V 4080/80, mass n 407976).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)