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Sez. 3, Sentenza n. 2459 del 07/04/1983 (Rv. 427327 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427327-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nelle controversie individuali di lavoro, il divieto di proposizione di nuove eccezioni nel giudizio di appello (art. 437 cod. proc. civ.) riguarda le eccezioni in senso proprio, ossia i fatti, i quali influiscono negativamente sul diritto fatto valere, così modificandolo o estinguendolo, nonché quelli che la parte può addurre nel processo al fine di influenzarne il decorso o atteggiarne l'epilogo. Detto divieto, invece, non intacca il potere della parte di sollevare contestazioni e difese rispetto alle avverse istanze, onde negare il valore probatorio dei mezzi ex adverso esperiti, né limita il potere-dovere del giudice di valutare la realtà giuridica accertata. (Conf 4739/82, mass n 422698; (Conf 2954/82, mass n 420860; (Conf 4080/80, mass n 407976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)