Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 25/05/1973 (Rv. 364297 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ISCRIZIONE DI RISERVA - ONERE DELL'APPALTATORE - ATTUALITA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - INDENNIZZO PER LA MAGGIOR DURATA DELL'OPERA - MANCATA RISERVA NEL VERBALE DI SOSPENSIONE - DECADENZA DELL'APPALTATORE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ISCRIZIONE DI RISERVA - ONERE DELL'APPALTATORE - ATTUALITA - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - INDENNIZZO PER LA MAGGIOR DURATA DELL'OPERA - MANCATA RISERVA NEL VERBALE DI SOSPENSIONE - DECADENZA DELL'APPALTATORE.*
In tema di appalto di opere pubbliche l'Onere dell'appaltatore di formulare le riserve diventa attuale nel momento in cui si manifestano la Rilevanza causale del fatto cui la riserva si riferisce e le conseguenze finanziarie che ne derivano. Decade, pertanto, dal diritto dell'indennizzo per la maggior durata dei lavori, dipendente da sospensioni necessitate, l'appaltatore che non abbia formulato la relativa riserva nel verbale di sospensione dei lavori.*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 16, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)