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Sez. 4, Sentenza n. 1013 del 31/03/1999 Cc. (dep. 08/05/1999) Rv. 213543 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Decisione - Principio del "ne bis in idem" - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213543-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Anche nel giudizio di appello del "processus libertatis", disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., trova applicazione il generalissimo principio del "ne bis in idem", cosicché neppure tramite lo strumentale ricorso all'istituto della revoca, previsto dall'art. 299 dello stesso codice, possono riproporsi le medesime deduzioni avverso il provvedimento di custodia cautelare già rigettate in sede di riesame, senza elementi di novità che possano giustificare il superamento di quella preclusione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)