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Sez. 1, Sentenza n. 5369 del 30/09/1997 Cc. (dep. 14/10/1997) Rv. 208593 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Deduzione dell'inesistenza originaria delle condizioni legittimanti la misura - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208593-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

Nella procedura attivata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ben può essere dedotta anche l'insussistenza originaria delle condizioni legittimanti della misura, con il solo limite rappresentato dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)