Sez. L, Sentenza n. 2781 del 07/05/1984 (Rv. 434824 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - REGOLAMENTI INTERNI E DI ORGANIZZAZIONE E STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - REGOLAMENTI INTERNI E DI ORGANIZZAZIONE E STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI - ESTENSIONE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune, attesa la natura privatistica dei medesimi, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o per vizi di motivazione. Lo stesso principio vale anche per i regolamenti interni e di organizzazione, nonché per gli statuti, degli enti pubblici, atteso che le relative Disposizioni, esaurendo la loro efficacia e la loro operatività nell'ambito dell'attività interna degli enti medesimi, non possono assumere il vigore e la forza cogente di norme giuridiche, benché costituiscano indiretta emanazione della volontà dello stato, che nella formazione dell'ente pubblico ha provveduto a disciplinarne la finalità, l'organizzazione e le forme di attività. (Conf 6651/81, mass n 417506; (Conf 1723/76, mass n 384484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)