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Sez. 2, Sentenza n. 873 del 03/03/1977 (Rv. 384484 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1977-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384484-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - CONTENUTO.*

L'Obbligo derivante dalla garanzia di buon funzionamento non si esaurisce in una qualunque riparazione della cosa, che la faccia nuovamente funzionare, o in una qualunque sostituzione della cosa stessa, purche effettuata con altra funzionante, ma e assolto quando la riparazione sia tale da riportare la cosa nello stato di efficienza che avrebbe avuto, durante il periodo di garanzia, altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante, ovvero quando alla cosa non funzionante ne venga sostituita altra dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente acquistata (sicche, se si era acquistata cosa nuova, la sostituzione non potra avvenire che con altra cosa nuova, salvo diverso accordo delle parti), dovendo essere assicurato al compratore il buon funzionamento per la durata e con le prestazioni che era lecito attendersi dalla cosa nuova acquistata o dalla cosa nello stato di uso in cui era stata acquistata. Tale risultato, specialmente quando si tratti di motori nuovi, non puo essere assicurato dalla sostituzione con un motore vetusto, di cui non e dato conoscere se e per quanto tempo sia stato gia azionato. (V 1852/74, mass n 370067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)