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Sez. L - , Ordinanza n. 3845 del 08/02/2023 (Rv. 666615 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di frequenza - Domanda amministrativa per ogni anno scolastico - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666615-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di frequenza, ai fini del riconoscimento della prestazione occorre la presentazione della domanda amministrativa relativamente ad ogni anno scolastico, in quanto il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso, intendendo per "corso scolastico", ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 3, della l. n. 289 del 1990, ogni singolo anno di scuola, né argomenti di segno contrario possono trarsi dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, della legge citata, introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis), n.3, del d.l. n. 70 del 2011, conv. dalla l. n. 106 del 2011, avente il solo scopo di evitare che, di anno in anno, il soggetto invalido, cui è riconosciuta l'indennità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, ne sia tenuto a dimostrare l'effettivo assolvimento.

Legge 11/11/1990 num. 289 art. 2 com. 2, Legge 11/11/1990 num. 289 art. 2 com. 3, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 6 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)