Sez. L, Sentenza n. 7847 del 04/04/2006 (Rv. 588836 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili di età inferiore agli anni diciotto - Diritto all'assegno di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990 - Condizioni - Fattispecie
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai sensi della legge 11 novembre 1990, n. 289, l' indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, che frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, purchè la frequenza sia continua o anche periodica e con certi requisiti di reddito. Il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso e di effettiva frequenza della scuola, purché i documenti allegati comprovino i requisiti di età, sanitari e reddituali (La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto non fondato il motivo di impugnazione in ordine all'efficacia meramente accertativa, e non costitutiva del diritto, della domanda amministrativa antecedente l'inizio di ciascun anno scolastico).
Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)