Sez. 1, Sentenza n. 5711 del 20/11/1985 (Rv. 442901 - 01)
(DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - INDAGINE DELLA CORTE D'APPELLO CIRCA IL RISPETTO DEL DIRITTO DELLE PARTI DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO - CRITERI - MANCATA ASSICURAZIONE ALLE PARTI DELLA PARTECIPAZIONE NELLA FASE DI CONVALIDA DAVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE ECCLESIASTICO - VIOLAZIONE DELL'INDICATO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
(DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - INDAGINE DELLA CORTE D'APPELLO CIRCA IL RISPETTO DEL DIRITTO DELLE PARTI DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO - CRITERI - MANCATA ASSICURAZIONE ALLE PARTI DELLA PARTECIPAZIONE NELLA FASE DI CONVALIDA DAVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE ECCLESIASTICO - VIOLAZIONE DELL'INDICATO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
In Sede di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, l'indagine demandata alla Corte d'appello, circa il rispetto del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, deve essere condotta con riferimento agli elementi sostanziali del diritto stesso, che si identificano nella Competenza giurisdizionale, nella regolarità della citazione, nella legittimazione, nella rappresentanza e nella declaratoria di contumacia nel processo canonico. La violazione di quel diritto, pertanto, non può essere ravvisata nel fatto che non sia stata assicurata alle parti la partecipazione nella fase di convalida davanti al tribunale regionale ecclesiastico della pronuncia di primo grado, tenuto conto che in tale fase, di tipo amministrativo e su impulso d'ufficio, è previsto il deposito (facoltativo) di Atti difensionali delle parti, che resta comunque impregiudicato il loro potere d'impugnativa della decisione di primo grado, che la suddetta situazione non coinvolge gli specificati principi essenziali del diritto di difesa, e che peraltro fra questi ultimi non può essere compreso il principio del doppio grado di giurisdizione, non assistito da copertura costituzionale. (V 770/83, mass n 425510).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)