Sez. 1, Sentenza n. 770 del 28/01/1983 (Rv. 425510 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA 2 FEBBRAIO 1982, N. 18 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - POTERE-DOVERE DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI DELIBAZIONE DI UNA SENTENZA ECCLESIASTICA - ESCLUSIONE DAL BONUM SACRAMENTI DA PARTE DI UNO DEGLI SPOSI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO DA PARTE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA 2 FEBBRAIO 1982, N. 18 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - POTERE-DOVERE DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI DELIBAZIONE DI UNA SENTENZA ECCLESIASTICA - ESCLUSIONE DAL BONUM SACRAMENTI DA PARTE DI UNO DEGLI SPOSI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO DA PARTE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982, la Corte di appello, chiamata a dare esecuzione in Italia ad una sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, ha il potere-dovere di accertare, su specifiche doglianze delle parti, se vi siano state nel procedimento canonico concrete lesioni del diritto di agire e di difendersi in giudizio, alla luce degli elementi essenziali di tale diritto quali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano, con indagine di fatto da condursi alla stregua degli Atti e dei precisi elementi offerti dalla parte interessata, e sottratta a Sindacato di legittimità, se congruamente e correttamente motivata; deve altresì accertare se la sentenza ecclesiastica non contenga Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, da intendersi non limitato ai supremi principi costituzionali, ma come il complesso delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi dello stato a fondamento degli istituti giuridici e dell'istituto matrimoniale in particolare, sia pur nel margine di maggior disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto rispetto a quello canonico. In base a tali criteri, deve ritenersi contraria all'ordine pubblico, e non può quindi essere dichiarata esecutiva, ai sensi delle norme citate, una sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione del bonum sacramenti da parte di uno degli sposi, se l'esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore; non è contraria, invece, all'ordine pubblico, e quindi può essere dichiarata esecutiva, se l'esclusione sia stata manifestata dall'altro coniuge, tanto se costui si sia limitato a prenderne atto, quando si abbia positivamente consentito a tale difformità tra volontà e dichiarazione. (V 4066/82, mass n 422039; (V 3024/82, mass n 420953; (Conf 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)