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Sez. 2, Sentenza n. 991 del 15/02/1979 (Rv. 397187 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DEL DEBITORE E DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1979-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397187-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DEL DEBITORE E DEL CREDITORE.*

Mentre il debitore che ha eccepito la prescrizione presuntiva e tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, l'Onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito grava sul creditore e tale prova puo essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non e stata estinta. (Conf 2728/70, mass n 349195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)