Sez. 2, Sentenza n. 991 del 15/02/1979 (Rv. 397187 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DEL DEBITORE E DEL CREDITORE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DEL DEBITORE E DEL CREDITORE.*
Mentre il debitore che ha eccepito la prescrizione presuntiva e tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, l'Onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito grava sul creditore e tale prova puo essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non e stata estinta. (Conf 2728/70, mass n 349195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)