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Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 21/12/1970 (Rv. 349195 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - DEBITORE - PROVA DEL DECORSO DEL TERMINE - SUFFICIENZA - CREDITORE - PROVA DEL CREDITO - CONTENUTO - AMMISSIONE DEL DEBITORE SULLA MANCATA ESTINZIONE DEL DEBITO - GIURAMENTO DECISORIO.*
Stato
decisa il 1970-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349195-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - DEBITORE - PROVA DEL DECORSO DEL TERMINE - SUFFICIENZA - CREDITORE - PROVA DEL CREDITO - CONTENUTO - AMMISSIONE DEL DEBITORE SULLA MANCATA ESTINZIONE DEL DEBITO - GIURAMENTO DECISORIO.*

Mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, e tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'Onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova puo essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non e stata estinta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)