Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 21/12/1970 (Rv. 349195 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - DEBITORE - PROVA DEL DECORSO DEL TERMINE - SUFFICIENZA - CREDITORE - PROVA DEL CREDITO - CONTENUTO - AMMISSIONE DEL DEBITORE SULLA MANCATA ESTINZIONE DEL DEBITO - GIURAMENTO DECISORIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - DEBITORE - PROVA DEL DECORSO DEL TERMINE - SUFFICIENZA - CREDITORE - PROVA DEL CREDITO - CONTENUTO - AMMISSIONE DEL DEBITORE SULLA MANCATA ESTINZIONE DEL DEBITO - GIURAMENTO DECISORIO.*
Mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, e tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'Onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova puo essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non e stata estinta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)