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Sez. 1, Sentenza n. 11633 del 15/10/1999 (Rv. 530668 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Trasmissione di copia del ricorso a seguito di provvedimento della commissione tributaria o costituzione dell'Ufficio finanziario dopo la scadenza del termine per impugnare - Effetto sanante - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530668-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

In tema di contenzioso tributario, la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede, a pena di inammissibilità, non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'Ufficio tributario entro il termine perentorio di sessanta giorni, senza che l'omissione di detto ultimo adempimento possa ritenersi sanata dall'invio, dopo la scadenza del termine citato, di copia del ricorso all'Ufficio finanziario su disposizione della commissione tributaria o dalla successiva costituzione in giudizio dell'Ufficio finanziario, non potendo tali fatti incidere sulla decadenza già verificatasi in conseguenza della scadenza del termine per impugnare.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)