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Sez. 5 - , Sentenza n. 40274 del 05/10/2021 Ud. (dep. 08/11/2021) Rv. 282090 - 04

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una provvisionale - Omessa impugnazione della parte civile - Rideterminazione nel giudizio di appello dell'ammontare della provvisionale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282090-04

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

Nel caso di sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una provvisionale, il giudice d'appello, in difetto di specifica impugnazione della parte civile volta a contestare la determinazione del "quantum" o dell'insorgenza di fatti nuovi che possano incidere sulla futura liquidazione definitiva del danno, non può modificarne in aumento l'importo, pena la violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)