Sez. 4 - , Sentenza n. 23128 del 20/01/2021 Ud. (dep. 11/06/2021) Rv. 281402 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Richiesta di provvisionale nel processo di primo grado – Rigetto o omessa pronuncia - Mancanza di impugnazione della parte civile - Concessione da parte del giudice di secondo grado – Illegittimità – Ragioni.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE
È illegittima, per violazione del principio devolutivo, la statuizione della sentenza d'appello che, in mancanza di impugnazione della parte civile, condanni l'imputato al pagamento di una provvisionale, quando la sentenza di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda o l'abbia rigettata, trattandosi di punto della decisione sul quale è preclusa la cognizione del giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)