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Sez. 1, Sentenza n. 4528 del 06/07/1983 (Rv. 429402 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - METODO INDUTTIVO - APPREZZAMENTO ESTIMATIVO DEGLI INDICI POSTI A SOSTEGNO DI TALE METODO - CONTROLLO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - INAMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTABILITÀ AL SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429402-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - DETERMINAZIONE - METODO INDUTTIVO - APPREZZAMENTO ESTIMATIVO DEGLI INDICI POSTI A SOSTEGNO DI TALE METODO - CONTROLLO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - INAMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTABILITÀ AL SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di Determinazione della base imponibile ai fini della imposta di famiglia, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 117 del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175, qualora il comune, non vincolato alle determinazioni dell'amministrazione finanziaria in Sede di imposte erariali, si sia avvalso della facoltà di integrare le medesime con metodo induttivo, ricorrendo cioè ad ogni elemento rivelatore di uno stato d'agiatezza del contribuente superiore a quello corrispondente alla situazione analiticamente accertata, lo apprezzamento estimativo degli indici posti a sostegno di detto metodo induttivo resta sottratto al controllo della commissione tributaria centrale, il quale può essere richiesto solo con riguardo alla congruità delle argomentazioni della commissione di secondo grado in ordine a detta valutazione estimativa (art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), e resta altresì sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione, in Sede di ricorso proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione avverso la pronuncia della commissione centrale, salva la denunciabilità dei vizi di motivazione in cui sia eventualmente incorsa tale commissione centrale nel suddetto riscontro della congruità dell'iter argomentativo della commissione di secondo grado. (V 1835/79, mass n 398216; (V 3145/78, mass n 392603; (V 3501/74, mass n 372018).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Legge 16/09/1960 num. 1014 art. 18, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)