Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 30/03/1979 (Rv. 398216 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - VALUTAZIONE DEI FATTI INDISPENSABILI ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - POTERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - FATTISPECIE (ESAME DEI PRESUPPOSTI PER L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL'IMPOSTA DI RM).*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - VALUTAZIONE DEI FATTI INDISPENSABILI ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - POTERE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - FATTISPECIE (ESAME DEI PRESUPPOSTI PER L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL'IMPOSTA DI RM).*
Ai sensi dell'art 26 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, la pronuncia della commissione di secondo grado e sindacabile, in Sede di ricorso alla commissione centrale, non soltanto per violazione di legge, ma anche per questioni di fatto che esulino dalla valutazione estimativa o dalla Determinazione della misura di pene pecuniarie. Nei poteri della predetta commissione centrale, pertanto, deve comprendersi quello di valutare i fatti che si presentino come indispensabili alla corretta applicazione delle norme tributarie (nella specie, presupposti per l'accertamento induttivo del reddito imponibile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, secondo la previsione degli artt 119 e 121 del DPR 29 gennaio 1958 n 645). (V 5086/77, mass n 388695 e 388696).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)