Sez. 1, Sentenza n. 1103 del 11/02/1985 (Rv. 439230 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - FALSITÀ IDEOLOGICA - ATTESTAZIONI COSTITUENTI MERO CONVINCIMENTO DEL VERBALIZZANTE - ERRONEITÀ - INSUSSISTENZA DELLA FALSITÀ - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - FALSITÀ IDEOLOGICA - ATTESTAZIONI COSTITUENTI MERO CONVINCIMENTO DEL VERBALIZZANTE - ERRONEITÀ - INSUSSISTENZA DELLA FALSITÀ - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Una falsità ideologica in atto pubblico, come tale denunciabile solo con querela di falso, è ravvisabile con esclusivo riferimento alle dichiarazioni delle parti od agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, con riguardo ad un verbale redatto da vigile urbano per infrazione alla disciplina sull'orario dei negozi, la suddetta falsità non è configurabile in ordine all'affermazione di "apertura di un negozio e di Esercizio in esso della vendita al pubblico", ove questa risulti un mero convincimento del verbalizzante desunto dai fatti constatati (saracinesca d'ingresso sollevata a metà e presenza nel negozio di altre persone oltre al titolare), con l'ulteriore conseguenza che la contestazione della corrispondenza al vero di tale affermazione esula dall'ambito di detta querela e resta deducibile, con ogni mezzo di prova, nel giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione amministrativa per quella infrazione. (V 641/79, mass n 396793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)