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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22411 del 26/09/2017 (Rv. 646751 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI | Omesso deposito di copia della comunicazione del provvedimento - Improcedibilità del regolamento - Deposito di copia della notifica, eseguita dalla controparte, del provvedimento - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646751-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI

Ai fini della procedibilità del regolamento di competenza, il ricorrente deve depositare copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato, giacché è dal suo ricevimento che decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, ex art. 47, comma 2, c.p.c.; né assume rilievo, onde scongiurare la declaratoria di improcedibilità del regolamento, il deposito di copia della notifica del provvedimento sulla competenza eseguita dalla controparte, non potendo tale notificazione riaprire il suddetto termine perentorio né, in ogni caso, risultare idonea a consentire il controllo sulla stessa tempestività dell'istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)