Sez. L, Sentenza n. 9921 del 23/11/1994 (Rv. 488782 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Accoglimento delle conclusioni del consulente - Omissione di una specifica risposta alle note critiche del difensore della parte e non di un organo tecnico - Vizio di motivazione - Configurabilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d'ordine medicolegale con crisma di attendibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)