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Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 06/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162707 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NATANTE - SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONFINE - PUNIBILITÀ IN BASE ALL'ART. 291 T.U. N. 43 DEL 1973 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162707-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NATANTE - SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONFINE - PUNIBILITÀ IN BASE ALL'ART. 291 T.U. N. 43 DEL 1973 - CONDIZIONI.*

La sottrazione di merci (nella specie imbarcazione battente bandiera estera) al pagamento dei diritti di confine è punibile in base all'art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("testo unico delle Disposizioni in materia doganale") e non del successivo art. 292, soltanto quando abbia assunto, in ordine sia all'elemento materiale che soggettivo, le specifiche connotazioni, previste dalla norma citata e cioè manipolazioni artificiose o uso di altri mezzi fraudolenti, posti in essere allo scopo di sottrarre le merci medesime alla corresponsione dei diritti dovuti (dolo specifico). (V mass n 160195).*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)