diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8727 del 10/04/2013 (Rv. 626527 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Contratto di soccida - Vendita del bestiame unicamente da parte del soccidante - Patto di corresponsione degli utili in denaro al soccidario - Spese sostenute dal soccidario - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626527-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, non ha diritto alla detrazione prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il soccidario per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo (nella specie, la costruzione di una porcilaia), nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per il quale le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore, non potendo equipararsi la consegna della somma di sua spettanza alla cessione di denaro, o altro titolo di credito in denaro, come tale soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 n. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)