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Sez. 3, Sentenza n. 21491 del 07/11/2005 (Rv. 585036 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE | Contratto di soccida - Natura associativa - Diritti del soccidario alla scadenza - Diritto alla ripartizione delle quote latte attribuite al soccidante ove non previsto dalla convenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585036-01

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE

Il contratto di soccida, nei suoi tre tipi (semplice, parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli artt. 2183 e 2184 cod.civ.) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi; ne consegue che, ove le quote latte siano state erroneamente attribuite al soccidante invece che al soccidario che, in quanto produttore, è l'effettivo destinatario della relativa disciplina pubblicistica, ciò non rileva nei rapporti interni con il soccidante a meno che la convenzione stipulata tra le parti non preveda anche la ripartizione delle quote latte. Con la ulteriore conseguenza che, in caso di assegnazione di quote latte effettuata erroneamente al soccidante anzichè al soccidario, su di essa quest'ultimo non può vantare alcun diritto, neppure alla cessazione del rapporto, non assimilabile allo scioglimento di una società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2181, Cod. Civ. art. 2183, Cod. Civ. art. 2184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)