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Sez. 1, Sentenza n. 2832 del 30/10/1973 (Rv. 366411 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA - AZIONE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA ORDINARIA - REGIME ANTERIORE ALLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - PRESCRIZIONE - TRIENNALE - DECORRENZA - DALL'ATTO DETERMINANTE LA DECADENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366411-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA - AZIONE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA ORDINARIA - REGIME ANTERIORE ALLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - PRESCRIZIONE - TRIENNALE - DECORRENZA - DALL'ATTO DETERMINANTE LA DECADENZA.*

L'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta ordinaria di registro, nel caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia con le leggi 2 luglio 1949 n 408 e 16 aprile 1954 n 112, si prescriveva, prima dell'entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960 n 35 e 6 ottobre 1962 n 1493, nel termine di tre anni decorrente non dalla data di registrazione dell'atto agevolato, ma da quella dell'atto che importava la decadenza dalle agevolazioni gia concesse. (Conf 725/71, mass n 350526).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 16/04/1954 num. 112, Legge 02/02/1960 num. 35, Legge 06/01/1962 num. 1493 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)