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Sez. 1, Sentenza n. 725 del 15/03/1971 (Rv. 350526 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA - AZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER GLI ATTI PRECEDENTI E PER QUELLI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962*
Stato
decisa il 1971-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350526-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA - AZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER GLI ATTI PRECEDENTI E PER QUELLI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962*

L'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta ordinaria di registro, in caso di incorsa decadenza delle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia con le leggi 2 luglio 1949, n 408, e 15 aprile 1954, n 112, si prescriveva, prima dell'entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960, n 35, e 6 ottobre 1962, n 1493, nel termine di tre anni decorrente non dalla data di registrazione dell'atto agevolato, ma da quella dell'atto (di rivendita o trasferimento) che importava la decadenza dalle agevolazioni gia concesse. Per gli Atti successivi all'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n 35, il termine della prescrizione fiscale decorre, invece, dalla data della denunzia, cui le parti sono obbligate, dell'avvenuto verificarsi delle condizioni da cui dipende l'agevolazione tributaria, cosi come stabilito dalle leggi 11 dicembre 1967, n 1150 e 7 febbraio 1968, n 26.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)