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Sez. 1, Sentenza n. 3200 del 01/04/1994 (Rv. 486036 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie | Ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale - Proposizione - Termine breve - Decorrenza - Condizione - Intera pronuncia - Mancata notificazione - Termine annuale di decadenza - Operatività.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486036-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie

Con riguardo ai termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, trovano integrale applicazione le ordinarie regole del codice di rito, e, pertanto, al fine del decorso del termine breve di sessanta giorni, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., la notificazione dell'intera pronuncia (da effettuarsi, ove destinataria sia l'Amministrazione delle finanze, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, a norma degli artt. 11 e 18 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni), mentre, in difetto, resta operante il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)