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Sez. 1, Sentenza n. 257 del 14/01/1998 (Rv. 511529 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Proposizione del ricorso - Termini - Termine breve - Decorrenza - Condizioni - Mancata notificazione della decisione dell'Ufficio Brevetti - Conseguenze - Termine annuale - Operatività.
Stato
decisa il 1998-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511529-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Nell'ambito del procedimento - avente natura giurisdizionale - che si svolge dinanzi alla Commissione dei Ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di brevetto da parte dell'Ufficio centrale Brevetti (art. 72 R.D. 1939, n. 112, art. 53 R.D. 1942, n. 929), la materia dell'impugnazione e dei relativi termini risulta, ex art. 89 R.D. 1940. n. 244, autonomamente, ma non esaurientemente disciplinata, mancando ogni previsione per l'ipotesi in cui (come nella specie) non sia stato posto in essere l'atto (notificazione) indispensabile per il decorso del termine di sessanta giorni previsto per la proponibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che contiene la previsione di un termine cosiddetto "lungo" (un anno), è espressione di un principio di ordine generale diretto a garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici, è applicabile ad ogni tipo di processo anche davanti a giudici speciali, giusto disposto dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)