Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 01/03/1986 (Rv. 444746 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI) - DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - OMESSA VIGILANZA SUL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI ALTRO CREDITORE DELLA SOCIETÀ - INSUSSISTENZA.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI) - DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - OMESSA VIGILANZA SUL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI ALTRO CREDITORE DELLA SOCIETÀ - INSUSSISTENZA.*
Il creditore di una società a responsabilità limitata, il quale, ottenuta dai soci la Costituzione in pegno delle quote, ometta, nella qualità di possessore di tali quote, di vigilare sul buon andamento dell'amministrazione della società, al fine di proteggerne l'integrità del patrimonio, non può essere chiamato, da un altro creditore della società medesima, a rispondere direttamente del pregiudizio provocatogli con detta omissione, tenendo conto che una siffatta responsabilità diretta non è invocabile né sotto il profilo della inosservanza dell'Obbligo di custodia e conservazione della cosa data in pegno, di cui all'art. 2790 cod. civ., denunciabile solo da coloro che hanno costituito la cosa stessa in pegno, né sotto il profilo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 cod. civ., vertendosi in tema di comportamento che investe la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, e che quindi viene a ledere le ragioni di detto altro creditore non secondo un nesso di causalità immediata, ma solo in via eventuale ed indiretta (salva restando peraltro la facoltà di quel creditore danneggiato di far valere, in via surrogatoria, a norma dell'art. 2900 cod. civ., i diritti e le azioni che spettino al proprio debitore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2790, Cod. Civ. art. 2900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)