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Sez. 1 - , Sentenza n. 12863 del 14/05/2019 (Rv. 654163 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE | Vendita anticipata - Natura - Conseguenze - Perdita di valore del bene dato in pegno - Obbligo di buona fede oggettiva incombente sul creditore garantito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654163-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE

La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, rilevata la mancata attivazione da parte del costituente il pegno dell'art. 2795, comma 3, c.c., aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della banca che nonostante fosse garantita da titoli quotati nel mercato regolamentato e soggetti a forte decremento di valore, era rimasta inerte nonostante le sollecitazioni del debitore per la loro monetizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2790, Cod. Civ. art. 2795

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)