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Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 18/02/1985 (Rv. 439428 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - DEROGA ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439428-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - DEROGA ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Il compromesso per arbitrato irrituale, con il quale le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono agli arbitri il mandato ad esprimere una volontà negoziale per esse vincolante, non implica una deroga alla Competenza dell'autorità giudiziaria, ma comporta una situazione di improponibilità dell'Azione. Ne consegue che l'eccezione rivolta ad opporre l'esistenza di detto compromesso non è soggetta ai limiti temporali previsti per le questioni di Competenza, e resta proponibile anche nel successivo corso del giudizio, secondo le regole proprie delle eccezioni di natura sostanziale, senza che l'eventuale ritardo nella sua formulazione possa di per sè integrare una rinuncia tacita, in difetto di Atti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso medesimo. (V 6054/79, mass n 402759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)