Sez. L, Sentenza n. 4336 del 09/04/1992 (Rv. 476696 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Udienza di discussione | Decisione della causa in un'udienza successiva a quella fissata dal Presidente del Tribunale senza comunicazione del rinvio alle parti - Nullità assoluta.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Udienza di discussione
La sentenza del giudice di appello che, nel rito del lavoro, decida la causa in un'udienza successiva a quella fissata per la discussione dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., senza che del rinvio sia stata data comunicazione alle parti, ed in assenza delle stesse, è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)